Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20053 del 16/04/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20053 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSELLA MARCO N. IL 01/05/1974
avverso l’ordinanza n. 2708/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. _T
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Data Udienza: 16/04/2015
Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Rossella Marco avverso l’ordinanza
della Corte di Appello di Milano in data 6.10.2014 che, aderendo alla richiesta
dell’Agenzia delle Entrate del 2010, revocava l’ammissione al gratuito patrocinio
concesso al predetto dal G.i.p. del Tribunale di Voghera in data 14.12.2009,
assumendo la mancanza ab origine in capo all’imputato delle condizioni reddituali di
ammissibilità, poiché nell’anno (2008) precedente all’ammissione, lo stesso aveva
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo
l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte territoriale agli artt. 76 e 79 dPR
115/2002, laddove non aveva preso in considerazione le variazioni reddituali in
diminuzione intervenute nell’anno 2009.
3. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Infatti questa Corte ha affermato recentemente che in tema di patrocinio a spese
dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare
inferiore del reddito già indicato e consentano l’ammissione al beneficio dell’istante,
sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente
intervenuto (Cass. pen. Sez. IV, n. 34456 del 23.6.2011. Rv. 251099 (seguita da
quella n. 46382 del 14.10.2014, Rv. 260954).
Pertanto, avendo il ricorrente indicato e documentato nell’istanza di ammissione al
gratuito patrocinio presentata il 21.9.2009 i mutamenti reddituali peggiorativi
(rispetto all’anno 2008) intervenuti nel corso del medesimo anno 2009 (licenziamento
nel mese di febbraio), la Corte di appello avrebbe dovuto tenerne conto, onde il
provvedimento di revoca impugnato si appalesa illegittimo.
6. Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello
di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16.4.2015
goduto di un reddito pari a C 13.762,00.