Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20053 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20053 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETALLI DENIS nato il 27/03/1988 a ELBASAN( ALBANIA)

avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello de L’Aquila, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara che
aveva ritenuto Denis Petalli colpevole del delitto di lesioni aggravate anche dai
futili motivi, irrogando la pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all’avvenuto riconoscimento

attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – L’argomentazione difensiva infatti non si confronta con la motivazione
della Corte territoriale che aveva riconosciuto la circostanza aggravante prevista
dal’art. 61 n. 1 cod. pen. in considerazione dell’attendibilità della versione fornita
dalla persona offesa, riscontrata dalle dichiarazioni di un testimone oculare dei
fatti, mentre l’opposta versione dell’accaduto, offerta dall’imputato, non aveva
trovato alcuna conferma.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la
stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (i plurimi
precedenti penali dell’imputato), che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Presidente

della circostanza aggravante dei futili motivi e al diniego delle circostanze

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