Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20051 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20051 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di L’Aquila
Nei confronti di

ROSSI IVANO

n. il 24.07.1970

avverso la sentenza n 874/2013 del GIP del Tribunale di Teramo dell’11.10.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 5 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona del dott. Antonio
Gialanella che ha concluso per l’annullamento limitatamente alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il PROCURATORE Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila ricorre per
cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, di applicazione della pena
concordata ex art. 444 c.p.p nei confronti di ROSSI Ivano in ordine al reato di cui
4.86
all’art,Ncomma 2° lett c) del C.d.S..
Con un unico motivo il ricorrente P.G. lamenta che la decisione impugnata
sia incorsa in una violazione di legge poiché, nell’applicare la pena ex art. 444 c.p.p.
in ordine al reato contestato art. 186, comma 2 lett c) e 2 sexies C.d.S. ha ordinato
la sospensione della patente di guida per un anno , omettendo erroneamente di

prevede che se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Il ricorso è fondato.
La lettera della disposizione normativa di cui trattasi è chiara e4, in
ragione della stessa affermazione contenuta in sentenza secondo cui non è stato
possibile confiscare il veicolo perché appartenae a persona estranea al reato, ricorre
la circostanza per cui la durata della sospensione della patente di guida va
raddoppiata.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente a tale punto; poiché la
durata della sospensione della patente di guida è stata determinata dal Tribunale
nel minimo il Collegio può provvedere direttamente a determinare la durata di
sospensione della sanzione accessoria de qua in anni due raddoppiando il minimo
di un anno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida; durata che determina in anni due.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2015
Il

e estensore

il Presidente

raddoppiare la sanzione amministrativa in parola laddove l’art. 186, comma 2, lett. c)

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