Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20050 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20050 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BURASTERO VALENTINA nato il 29/08/1977 a LOANO

avverso la sentenza del 03/08/2017 del TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 11/04/2018

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice monocratico del Tribunale di
Savona ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Burastero Valentina
la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa, in relazione al reato
di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen., in Albenga (SV),
il 20/07/2017.
Nel’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione in riferimento
alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di questa

28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie. La sentenza impugnata, infatti, nel recepire l’accordo tra le parti, ha
individuato la pena base in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti ed alla contestata recidiva, ridotta per il rito alla pena di
mesi dieci di reclusione ed euro 250,00 di multa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del

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