Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2005 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2005 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIGANTE GIUSEPPE N. IL 11/01/1955
avverso la sentenza n. 2290/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1

GIGANTE Giuseppe ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582 cod.pen. e
altro, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
deducendo:
1.

per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che si sarebbe opposto ad un atto

2.

per il reato di lesioni personali, che le fotografie prodotte dalla difesa smentirebbero le dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti;

3.

per la contravvenzione di cui all’art. 9, secondo comma, legge n. 1423 del
1956, che l’arresto avrebbe determinato la sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con la conseguente impossibilità di
configurare una violazione delle relative prescrizioni.

§2.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
In particolare la sentenza impugnata ha insindacabilmente e correttamente
osservato: sub 1), che le fotografie, essendo sprovviste di data, ben potevano rappresentare uno stato dei luoghi mutato rispetto a quello esistente al momento del fatto;
sub 2), che l’imposizione delle manette in esecuzione di ordine di carcerazione era giustificato dalla necessità di prevenire il pericolo di un’eventuale fuga; sub 3), che la
mera notificazione dell’ordine di carcerazione non basta a sospendere la misura di prevenzione, ma occorre la materiale traduzione del sottoposto nell’istituto penitenziario.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

D

arbitrario del pubblico ufficiale;

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