Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2005 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2005 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSCO DOMENICO parte offesa nel procedimento
c/
BUONAIUTO ANGELA
avverso il decreto n. 3971/2011 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MUSCO Domenico ricorre contro il decreto specificato in epigrafe,

che disponeva l’archiviazione del procedimento iniziato contro Buonaiuto Angela per il
reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia inosservanza della legge penale, lamentando che il giudice non abbia dato corso alle investigazioni indicate nell’opposizio-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo ha

giustificato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione con una motivazione che,
sulla base di apprezzamenti non manifestamente illogici, ha ritenuto inutile procedere
agli atti di indagine indicati, posto che i relativi possibili risultati erano già agli atti.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

ne alla richiesta del pubblico ministero.

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