Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20049 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20049 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BERGADANI GIOSUE’ nato il 10/09/1965 a GATTINARA
COLOMBO GIUSY nato il 21/03/1986 a PIETRASANTA
TRAVAGLIANTE FORTUNATO nato il 13/01/1964 a PATERNO’
TERENGHI MASSIMO nato il 27/08/1993 a SERIATE

avverso la sentenza del 17/03/2014 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva

1. Bergadani Giosuè, Colombo Giusy, Travagliante Fortunato e Terenghi Massimo ricorrono per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine all’insussistenza delle condizioni
per il proscioglimento nel merito ovvero in ordine alla commisurazione del trattamento

2. I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi
manifestamente infondati e generici ovvero non ammessi._II giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo 129 c.p.p. Tale motivazione, avuto riguardo
alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina). Nel
procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi. Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare
per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento
del giudizio, né lo stesso imputato può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono, quanto alla dosimetria della pena applicata, il patto dal medesimo accettato.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1’11 aprile 2018

sanzionatorio.

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