Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20048 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20048 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CESARIO ANTONIO nato il 04/01/1967 a SORA

avverso la sentenza del 09/01/2017 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino confermava la condanna di
Cesario Antonio per il reato di diffamazione ai danni di Perna Sergio, definito truffatore
comunicando con più persone.

3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure relative all’asserito
difetto dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato: quanto al difetto del requisito della
comunicazione relativa a più persone, il fatto che la stessa sia stata rivolta a due persone,
ancorchè si tratti di due coniugi, integra il presupposto richiesto dall’art. 595 c.p., a
prescindere dal fatto che siano portatori di un comune interesse economico. Peraltro il
Tribunale ha ampiamente motivato sulla ulteriore potenzialità diffusiva della comunicazione,
argomento solo assertivamente contestato dal ricorrente. Manifestamente infondata e generica
è altresì la censura relativa al difetto dell’elemento soggettivo, posto che per il reato in
contestazione è richiesto il mero dolo generico, che la sentenza ha correttamente ritenuto
integrato. Versate in fatto e tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio di
riferimento si rivelano invece le doglianze proposte in merito all’attendibilità delle fonti
dichiarative, peraltro riferite a circostanze solo assertivamente richiamate nel ricorso ovvero a
prove richiamate in maniera parziale.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).

enrt.e.„

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato ed all’affermazione di
responsabilità.

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