Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20048 del 05/02/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20048 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SFORZA ANNA MARIA N. IL 31/01/1950
avverso il decreto n. 34/2011 GIUDICE DI PACE di PALESTRINA,
del 05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIU PPE GRASSO;
lette/sega le conclusioni del PG Dott.
Data Udienza: 05/02/2015
FATTO E DIRITTO
1. 1111 Giudice di pace di Palestrina, con provvedimento del 5/6/2013, d’ufficio
revocò, ai sensi dell’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, il provvedimento
(dell’1/2/2012) con il quale Sforza Anna era stata ammessa al patrocinio a spese
dello Stato.
2. Avverso quest’ultima statuizione la Sforza propone ricorso per cassazione
3. Reiteratamente questa Sezione ha avuto modo di affermare che avverso il
provvedimento officioso di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato non è consentito ricorrere, per saltum, in Cassazione, con la
conseguenza che il ricorso in parola, da qualificarsi opposizione, ai sensi dell’art.
99 del cit. d.P.R., deve essere trasmesso al competente presidente del tribunale
per la decisione (cfr., fra le tante da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 18592 del
19/3/2013, Rv. 255816; n. 34764 del 17/5/2012, Rv. 253514).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 d.p.r. 115/2002 dispone
trasmettersi gli atti al Presidente del tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge.