Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20047 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20047 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NUNZIATA ANDREA nato il 30/12/1971 a NAPOLI
NUNZIATA GENNARO nato il 01/06/1969 a NAPOLI
avverso la sentenza del 19/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di
Nunziata Andrea e Nunziata Gennaro per i delitti di minaccia aggravata e tentata violenza
privata per come loro rispettivamente ascritti.
3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione delle doglianze esposte senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione
della decisione impugnata, con la cui motivazione, che ha esaustivamente argomentato su tutti
i punti evocati, i ricorrenti non si sono invero confrontati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Roma 11 a rile 2018
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizi della
motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità ed
alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.