Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20047 del 05/02/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20047 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
SANNA GIANMAURO N. IL 06/03/1963
avverso la sentenza n. 530/2004 TRIBUNALE di BRESCIA, del
25/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere,Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/se le conclusioni del PG Dotti/1~ Sac cdszAp,
3), ej1/4&de434,t Je),A
0A4vAitiz-z. V1 12.-
clito-zu~eki -vuro
bsaie
i
tta/KAilt.,
t
Data Udienza: 05/02/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 25/2/2014, applicò a
Sanna Gianmauro, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c),
cod. della str., con l’aggravante di aver dato causa ad un incidente stradale, la
pena concordata dalle parti, oltre alla sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.
prospettando unitario motivo di censura.
2.1. Lamenta il ricorrente che il giudice, stante l’impossibilità di
confiscare il veicolo, appartenentesi a persona estranea al reato, siccome
risultante dal verbale di accertamento della Polizia stradale ed allegati,
avrebbe dovuto raddoppiare il periodo di sospensione della paten te di guida
(previsto da uno a due anni), in ragione di quanto previsto dal terzo periodo
del citato art. 186, comma 2), con la conseguenza che l’inflitta sanzione
risultava di durata inferiore al minimo legale di due anni, corrispondente al
doppio del minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L’imputato,
risulta essere stato sorpreso alla guida di motociclo
appartenentesi a persona estranea al reato, in stato di ebbrezza alcolica
secondo la previsione di cui alla lett. c) del comma 2 del citato art. 186 (2,57
e 2,41 g/l), con la conseguenza che il tribunale avrebbe dovuto applicare il
periodo di durata della sospensione della patente di guida, come previsto dalla
norma evocata dal ricorrente.
Adeguamento che può essere direttamente operato da questa Corte, ai
sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento sul punto
della statuizione gravata, portando al minimo legale di due anni il periodo di
sospensione, avendo il giudice del merito, all’evidenza, manifestato
l’intendimento, in questa sede non censurabile, di volere applicare il minimo.
Come noto, è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie a quest’ultime), trattandosi di àmbito decisionale
devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV,
2. Il Procuratore generale di Brescia propone ricorso per cassazione,
17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007,
n. 36150).
La natura di sanzione amministrativa, sia della confisca che della
sospensione della patente, fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad esse
estendersi.
L’affermazione di penale responsabilità diviene irrevocabile con la
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata
della sospensione della patente di guida; durata che determina in anni due.
Così deciso in Roma il 5/2/2015.
presente sentenza.