Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20046 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20046 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSCA MAURO nato il 23/01/1974 a AFRAGOLA

avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di
Mosca Mauro per il delitto di violenza privata.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è effettivamente confrontato,
posto che la Corte territoriale ha evidenziato come le dichiarazioni del Martino non siano solo
quelle riportate dal ricorrente e come peraltro il racconto della persona offesa abbia trovato
riscontro anche in quelle del Varriale.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/0O) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Rom 1’11 a rile 2018
Consigl

estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato contestato
e alla mancata derubricazione del fatto nel diverso reato di percosse.

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