Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20045 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20045 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARASCIO RENATO nato il 01/03/1948 a CORNEDO ALL’ISARCO
avverso la sentenza del 22/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
osserva
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché prospetta motivi
generici. Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel procedimento
speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del
pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione
giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena,
sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa. L’istituto trova, dunque, il
proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul
merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena
pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue che l’imputato non
può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato. Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
Così deciso in Ro a. il
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1. Tarascio Renato ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, dolendosi del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 legge
fall.