Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20044 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20044 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGI CLAUDIO nato il 04/01/1975 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 10/06/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari confermava la condanna di Magi
Claudio per il reato di diffamazione.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Il Tribunale ha
logicamente motivato in merito all’originaria unitarietà dell’atto di querela e della allegata
segnalazione, nonché in merito all’identificazione di quella prodotta in udienza con la
segnalazione menzionata nel primo, motivazione solo assertivamente contestata dal ricorrente.
E’ invece irrilevante che nella querela la segnalazione non sia indicata come parte integrante
dell’atto, laddove risulta evidente la volontà in tal senso del querelante attraverso il rinvio a
quest’ultima. Irrilevante è poi che i due documenti riportino autonome annotazioni di deposito,
giacchè queste si riferiscono alla loro produzione in udienza e non all’originario deposito.
Inconferente è infine la segnalazione del 28 agosto 2007, atteso che chiaramente il giudice
dell’appello ha identificato in quella del 2009 il documento allegato alla querela ed a cui
quest’ultima rinvia per la descrizione del fatto reato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’invalidità della querela.

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