Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20043 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20043 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RIZZINI VALTER nato il 14/02/1965 a PAVIA
FARACE GIANCARLO PAOLO nato il 24/05/1974 a WEPPERTEL( GERMANIA)
avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di
Rizzini Valter e Farace Giancarlo Paolo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione i ricorrenti non si sono sostanzialmente
confrontati. Invero, in quanto liquidatori della fallita, essi sono responsabili diretti della omessa
tenuta della contabilità, a prescindere dalla natura degli atti di gestione post in essere, mentre,
per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato e la mancata derubricazione del fatto sotto
il titolo dell’art. 217 legge fall., i ricorsi per l’appunto non si confrontano con quanto esposto in
sentenza.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in
Il
sigli
éStensore
Il p,isioe
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
evizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di
responsabilità.