Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20042 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20042 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VACCARO FRANCESCO nato il 05/06/1941 a FRANCAVILLA DI SICILIA

avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina confermava la condanna
di Vaccaro Francesco per il delitto di falso ideologico in atto pubblico.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità. Infatti il ricorrente si è limitato a
riproporre le medesime doglianze sottoposte al giudice dell’appello e da quest’ultimo confutate
con motivazione con la quale non si è confrontato e che ha chiarito – sulla base di risultanze
processuali non contestate – come anche prima del suo spostamento la costruzione del palco
non fosse stata terminata.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro

2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di
responsabilità.

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