Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20042 del 05/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20042 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
SILANUS GUGLIELMO

n. il 28.07.1970

avverso la sentenza n. 1478/2013 della Corte d’appello di Cagliari del 2.12.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 5 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO
SILANUS Guglielmo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe della Corte d’appello di Cagliari di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale – sezione distaccata di Sanluri – in data
29.04.2010 in ordine al delitto di furto aggravato.
Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione
relativamente alla ritenuta aggravante dell’esposizione alla pubblica fede della cosa
sottratta.
Si argomenta che l’aggravante de qua andava esclusa in ragione del fatto che

custoditi nel cortile all’interno dello stabilimento gestito dalla “Ceramica Mediterranea
S.p.a.”, nonché ricoperti da teli di plastica. Al momento della sottrazione lo
stabilimento era chiuso e, quindi, non aperto al pubblico, la recinzione non aveva la
funzione di delimitazione dei confini dello stabilimento, ma quello di custodire e
proteggere i beni ivi presenti. Inoltre, il reato è stato posto in essere dall’imputato in
concorso con altra persona dipendente dello stabilimento e, quindi, grazie alla
partecipazione di un soggetto che conosceva perfettamente lo stato dei luoghi ed era
in possesso di tutte le informazioni che consentivano di aggirare le misure cautelative
predisposte dal proprietario per evitare illecite sottrazioni. Il reato, poi, è stato
commesso durante l’orario di chiusura dello stabilimento.
La motivazione è contraddittoria in quanto i giudici, pur avendo individuato
correttamente i presupposti di fatto, applicano erroneamente l’aggravante di cui
all’art. 625 n. 7 cod. pen. .
Con il secondo motivo, collegato al primo, si denuncia violazione di legge in
quanto, venuta meno l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, il reato era
perseguibile a querela di parte e quella presentata da Pisu Enrico non era valida,
mancando in capo al predetto il potere rappresentativo della società. Il semplice
richiamo ad una posizione lavorativa “responsabile dello stabilimento”, per quanto
possa essere di responsabilità nell’ambito dello stabilimento gestito dalla “Ceramica
Mediterranea s.p.a.” persona offesa, non può e non deve ritenersi sufficiente ai fini

i beni oggetto del furto (cavi elettrici contenenti rame) nel caso di specie erano

dell’enunciazione della qualità richiesta dall’art. 337 c.p.p. comma terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo.
Relativamente alle modalità del furto, a fronte di una motivazione della Corte
del merito del tutto esaustiva e logica e quindi insuscettibile di censura da parte del L
Collegio, rimane acquisito che il materiale elettrico (cavi), oggetto del furto, era
depositato nel piazzale della azienda SERT munito di recinzione.
Inoltre, non può non condividersi il richiamo, nella sentenza impugnata, ai
principi giurisprudenziali in materia espressi da questa Corte secondo cui per pubblica
fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa
affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita

(Sez. 4, 17 novembre 2007, n. 5113, CED 238742).e che una sorveglianza saltuaria
da parte del proprietario non può ritenersi sufficiente a togliere alle cose esposte alla
pubblica fede quella particolare tutela che la legge accorda loro (Cass. 23 febbraio
1978, Minotauro, e 21 aprile 1986, Cartellini); infine l’aggravante in discussione non
è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trovi la cosa, ma alla
condizione di esposizione di essa alla pubblica fede; cosicché la circostanza può
ricorrere anche se la cosa trovasi in un luogo privato facilmente accessibile (Sez. 5, 8
febbraio 2006, n. 9022, CED 233978) ed anche se il detto luogo sia munito di
recinzioni agevolmente superabili.

piazzale di uno stabilimento industriale in cui, nonostante la presenza di una
recinzione, vi è un via vai continuo di fornitori e clienti, per cui i materiali di
produzione e la merce, riposti nelle aree operative esterne, sono necessariamente
esposte alla pubblica fede, non essendo possibile un controllo continuo delle stesse e
neppure un controllo dell’accesso delle persone alle aree operative ed espositive dello
stabilimento”.
In sostanza, nella sentenza impugnata si enuncia una massima d’esperienza
che però non è collegata al caso concreto, mancando, in fatto, qualsiasi indicazione
circa la facile superabilità della recinzione, la possibilità di oltrepassare il varco di
accesso per la mancanza di una chiusura (cancello) o di controllo da parte di un
servizio di sicurezza delle persone che accedono allo stabilimento industriale dove è
avvenuto il furto che ci occupa.
Dunque, in maniera apodittica, in quanto non confortata da alcun elemento
probatorio nel senso indicato, la Corte distrettuale dà per certo che al piazzale
dell’azienda Ceramica Mediterranea S.p.a., sebbene fosse recintato, si potesse
accedere senza alcun controllo. Né, per altro, dalla sentenza di primo grado, il cui
impianto motivazionale è stato fatto proprio dalla Corte d’appello, è possibile
desumere tale circostanza.
E’ questa una circostanza di fatto che, ai fini della configurazione della
contestata aggravante, va ritenuta rilevante, per cui necessita un nuovo esame da
parte della Corte d’appello di Cagliari, previo annullamento della sentenza impugnata
limitatamente al punto oggetto della censura di cui al primo motivo del ricorso.
Ai sensi della disposizione di cui all’art. 587 c.p.p. l’annullamento della
sentenza va esteso anche nei confronti del coimputato Atzeni Ignazio.
Quanto alla censura posta a base del secondo motivo essa è infondata
essendo del tutto conferente il richiamo da parte della Corte sarda alla sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte n.40354 del 18.07.2013.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SaANUS Guglielmo e, per
l’effetto estensivo nei confronti di ATZENI Ignazio, limitatamente alla ritenuta
esistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n, 7 cod. pen. e rinvia sul punto alla Corte
rylcoA.4,0
~-0 ,
d’appello di Cagliari.

Sulla base ditale premesse in diritto la Corte Cagliaritana ha ritenuto che ” il

Così deciso in Roma il 5 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA