Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20041 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20041 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIGLIO SALVATORE nato il 17/12/1973 a CASTROVILLARI

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

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osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di
Miglio Salvatore per il reato di violenza privata, mentre, in parziale riforma della pronunzia di
primo grado, lo assolveva da quello di danneggiamento perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

3. Il ricorso é inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato, invero,
esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di
legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. La valutazione del
significato probatorio delle dichiarazioni di una delle due persone offese è stata infatti
logicamente motivata dal giudice del merito, mentre le doglianze proposte con il ricorso si
rivelano altresì generiche nella misura in cui non tengono conto del fatto che la prova è
costituita anche da quelle dell’altra persona offesa, sulla cui ritenuta attendibilità non viene
svolta alcuna contestazione. Generiche e manifestamente infondate si rivelano altresì le
censure relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, per nulla fondato
sull’esercizio da parte dell’imputato del proprio diritto di difesa, ma sull’assenza di elementi
favorevoli che ne imponessero la concessione. Manifestamente infondato è infine il terzo
motivo, atteso che comunque prima della conclusione della discussione la parte civile ha
presentato le proprie conclusioni scritte, come richiesto dalla legge processuale.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Ro

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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizi della motivazione in merito alla
valutazione della prova di responsabilità, errata applicazione della legge penale in ordine alal
denegata concessione delle attenuanti generiche e violazione di legge in merito alla mancata
presentazione delle conclusioni della parte civile.

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