Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20040 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20040 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BROTTI FRANCESCO nato il 10/12/1972 a MORBEGNO
MINOLA FRANCO nato il 12/10/1969 a LECCO

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di
MinoWFranco e Brotti Francesco per il delitto di bancarotta semplice documentale commesso
nella loro qualità di amministratori di fatto della Eco Service s.a.s. fallita nel 2011.

3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione, in merito all’attribuzione della qualifica di
amministratori di fatto della fallita, i ricorrenti invero non si sono confrontati, limitandosi a
riproporre censure già debitamente confutate dalla Corte territoriale.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro
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2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità.

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