Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20040 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20040 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA
sul

ricorscp proposto/ da:

CARUSO GIOVAN BATTISTA N. IL 03/11/1945
MANNINO FILIPPO N. IL 13/04/1963
ALTOCOLLE GIACOMA MARIA N. IL 26/09/1972
FIORELLO SALVATORE N. IL 18/12/1958
PALAZZOLO GIUSEPPE N. IL 03/11/1965
BIUNDO SALVATORE N. IL 27/08/1965
VITALE FARO N. IL 30/06/1952
VITALE GIUSEPPE N. IL 29/10/1964
PALAZZOLO PROCOPIO N. IL 22/05/1969
avverso la sentenza n. 4495/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Ggerale in persona del Dott.
A21155-0
che ha concluso per -,/x–t~,,‘“.42-7- –

Data Udienza: 05/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 10/1/2013, giudicati Caruso
Giovambattista, Mannino Filippo, Altocolle Giacoma Maria, Fiorello Salvatore,
Palazzolo Giuseppe, Biundo Salvatore, Vitale Faro, Vitale Giuseppe, Palazzolo
Procopio e Iacopelli Procopio colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 423-bis,
co. 1, 2 e 3, cod. pen., condannò ciascuno di loro alla pena stimata di

2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29/5/2014, assolto lo
Iacopelli per non avere commesso il fatto, esclusa la recidiva contestata al
Caruso, nei cui confronti la pena veniva ridotta e ordinata la non menzione
per gli altri imputati, confermò nel resto la statuizione di primo grado.

2.1. Avverso quest’ultima determinazione Caruso Giovambattista,
Mannino Filippo, Altocolle Giacoma Maria, Fiorello Salvatore, Palazzolo
Giuseppe, Biundo Salvatore, Vitale Faro, Vitale Giuseppe e Palazzolo Procopio
propongono ricorso per cassazione.

3. Con i due motivi posti a corredo del cumulativo ricorso Mannino
Filippo, Altocolle Giacoma Maria, Fiorello Salvatore, Palazzolo Giuseppe,
Biundo Salvatore, Vitale Faro, Vitale Giuseppe, Palazzolo Procopio denunziano
violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano in radice la configurabilità
del delitto di incendio colposo: a) tutti operai alle dipendenze dell’Azienda
Foreste Demaniali siciliana, gli imputati erano stati chiamati a ripulire i viali
parafuoco presenti nel bosco interessato dai lavori e la specifica circolare
dell’Azienda aveva prescritto loro di bruciare il materiale di risulta,

<>.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati.

5.1. In primo luogo conviene prendere in esame le censure mosse da tutti
i ricorrenti all’addebito penale loro mosso.

2

apparivano sommariamente e apoditticamente motivate e, in particolare

5.1.1. Quanto all’eziologia dell’evento non possono sorgere dubbi e,
pertanto, non v’è motivo di dare credito alla prospettazione alternativa dei
ricorrenti, peraltro sommaria e vacua. La Corte di merito, condividendo gli
argomenti della sentenza di primo grado, ha ricostruito la dinamica
dell’accadimento, sulla base della svolta istruttoria. Dinamica che, in questa
sede, non può in alcun modo essere messa in discussione valorizzando mere
illazioni (peraltro, non solo la polizia forestale, intervenuta nell’immediatezza e per un tale intervento d’ordine pubblico e d’istituto non occorreva di certo

Iacopelli Procopio hanno individuato la scaturigine delle fiamme nell’opera di
bruciatura delle sterpaglie, evidentemente mal governata).

5.1.2. Quanto alla rimproverabilità della condotta del tutto speciose
appaiono le osservazioni di Caruso Giovanbattista, che, in qualità di caposquadra e avendo le competenze e la professionalità del caso avrebbe dovuto,
mediante l’esercizio corretto del mestiere, evitare che s’innestasse un
incendio. Né, come ha avuto modo di chiarire la sentenza di secondo grado,R
~ l’insorgere di folate di vento poteva considerarsi evenienza
eccezionale ed imprevedibile. Ancor meno ragionevole appare, poi, il tentativo
di rivendicare la scriminante di cui all’art. 51, cod. pen.: gli ordini ricevuti non
potevano in alcun modo importare che la ripulitura del bosco fosse da
effettuarsi a costo di far bruciare il bosco medesimo. Trattavasi, invero di
gestire un fuoco vigilato utilizzando gli accorgimenti propri resi necessari da
una tale attività.

5.1.3. A ben vedere anche gli altri operai appaiono essere stati
correttamente giudicati penalmente corresponsabili dell’evento.
Fermo, infatti, quel che già si è avuto modo sopra di chiarire, va precisato
che <> (Cass., Sez. 4, n, 43083 del 3/10/2013, rv.
257197).
Risulta agevole vedere, infatti, sulla base di quanto accertato, come tutti i
componenti della squadra (fatta eccezione per Iacopelli Procopio, assolto
proprio perché la sua condizione individuale lavorativa non gli consentiva di
avere una visione delle attività di bruciatura) ebbero modo di concorrere
all’evento, integrandosi le rispettive condotte e venendo essi meno alla regola
di interagire con prudenza. Ovviamente l’opera svolta per cercare di sedare
l’incendio sviluppatosi non può avere rilievo di sorta, trattandosi di una
condotta doverosa tenuta ex post.

5.2. Quanto al trattamento penale e alla decisione sulle attenuanti
generiche (negate al Caruso e riconosciute equivalenti in favore degli altri
imputati) non resta che osservare l’intangibilità in questa sede della decisione
censurata, puntualmente e congruamente motivata in ordine a tutti i profili
evidenziati (pag. 11).

6. L’epilogo impone la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

P.Q.M.

4

comune coinvolgimento nella gestione del rischio, giustifica la penale rilevanza

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 5/2/2015.

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