Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20039 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20039 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILLA OSCAR nato il 06/07/1967 a ARONA

avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, condannava Villa Oscar per il delitto di lesioni volontarie.

3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in
particolare non manifestamente infondate le censure relative alla configurabilità del concorso
morale dell’imputato nel reato. Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia
decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti
periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva. Ricordato
che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le
circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al
concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di “apprezzamento” e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato in tal senso che dalla
sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti
l’evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato, la sentenza impugnata deve
pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

Per questi motivi
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla configurabilità della ritenuta responsabilità
concorsuale del Viola nel fatto, materialmente commesso dal coimputato Amato. Con memoria
pervenuta il 13 marzo 2018 il difensore dell’imputato ha proposto motivi nuovi con i quali ha
ribadito il difetto della prova di una effettiva compartecipazione del Villa alla consumazione del
reato, potendosi al più addebitare al medesimo un comportamento meramente connivente.

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