Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20039 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20039 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMASTRA GIUSEPPE N. IL 21/09/1979
ARGENTIERI FRANCESCO N. IL 03/02/1945
ANZELMO RAFFAELE N. IL 12/12/1968
avverso la sentenza n. 3625/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
04/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona d
che ha concluso per ,e1

:

III

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Data Udienza: 05/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4/6/2013, dichiarato non
doversi procedere in ordine al rato di cui all’art. 639, cod. pen., per difetto di
querela e rideterminata di conseguenza la pena, confermò nel resto la
sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, del
6/7/2009, con la quale Cannastra Giuseppe, Argentieri Francesco, Mattia
Antonio ed Anzelmo Raffaele, erano stati giudicati responsabili dei delitti di cui

con altro imputato, quindi in numero di cinque, al fine di occuparla, invadendo
(art. 633, cod. pen.) l’abitazione di Mazzilli Eugenia, di proprietà dell’IACP di
Bari, s’impossessavano di tutti gli arredi e degli oggetti in essa custoditi.

2. Ricorrono per cassazione Cannastra, Argentieri e Anzelmo allegando
tre motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio
motivazionale in questa sede rilevabile, i ricorrenti si dolgono della mancata
derubricazione del reato di furto in abitazione in quello di cui all’art. 639, cod.
pen. Lo scopo perseguito dagli autori del fatto non era quello di rubare i
mobili, bensì di occupare l’alloggio, tanto che quanto sottratto veniva
distrutto. In definitiva, per i ricorrenti mancava il dolo specifico previsto dalla
previsione incriminatrice.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge per
l’omesso rilievo del difetto di querela quanto al reato di cui all’art. 633, cod.
pen., non trovando applicazione l’art. 639-bis poiché l’immobile era già stato
assegnato e, pertanto non era di pubblica proprietà.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotto vizio motivazionale
per essere stata negata la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche:
i ricorrenti perseguivano lo scopo primario di poter godere di una casa per
vivere e la Corte non aveva tenuto conto delle

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