Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20038 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20038 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SALVADORE ORAZIO nato il 02/07/1984 a MILAZZO
SALVADORE ANTONIO FRANCO nato il 11/10/1980 a MILAZZO
SALVADORE DOMENICO nato il 18/10/1977 a SANTA LUCIA DEL MELA

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello diMessinaconfermava la condanna di
Salvadore Orazio, Salvadore Antonio Franco e Salvadore Domenico per il delitto aggravato di
lesioni volontarie.

3. I ricorsi sono inammissibili. Generiche e versate in fatto risultano le censure proposte dai
ricorrenti in merito alla tenuta della motivazione della sentenza impugnata, con la quale gli
stessi invero non si confrontano compiutamente, riproponendo doglianze già debitamente
confutate dal giudice dell’appello e soggettive valutazioni del compendio probatorio. In
particolare la Corte territoriale ha analiticamente illustrato le ragioni per cui non ha ritenuto di
poter ritenere pienamente affidabili le dichiarazioni dei testi oculari evocati nel ricorso, ragioni
che in alcun modo sono state contestate. Generica, in quanto gli atti che dovrebbero
sostenerla sono stati indicati in maniera solo sommaria, è l’obiezione per cui la Corte avrebbe
travisato il contenuto dell’ordinanza di convalida dell’arresto. Manifestamente infondati, alla
luce dell’inammissibilità delle altre censure, sono poi i rilievi in merito alla configurabilità
dell’aggravante.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in

1 aprile 2018

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendovizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla
configurabilità dell’aggravante contestata.

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