Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20037 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20037 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EMMI FRANCESCO nato il 22/03/1965 a LENTINI
avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna
di Emmi Francesco per il reato di cui all’art. 496 c.p.
3. Il ricorso é inammissibile. Generiche e manifestamente infondate sono le doglianze relative
alla configurabilità del reato, posto che la Corte territoriale ha precisato come gli operanti,
dopo le prime dichiarazioni dell’imputato, hanno dovuto consultare la banca dati per verificare
l’identità riferita, scoprendone la sua inesistenza, talchè è irrilevante sia ai fini della
consumazione del delitto, che all’offensività della condotta, che successivamente l’Emnni abbia
declinato le sue vere generalità. Generiche e versate in fatto sono altresì le censure relative
alle attenuanti generiche, negate innanzi tutto in relazione ai precedenti dell’imputato,
legittimamente valorizzati in tal senso dalla sentenza.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in
Consigli
aprile 20
stensore
Il pkesiderat.
1
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizi della motivazione in ordine
all’affermazione di responsabilità ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.