Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20037 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20037 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARIANI DARIO PAOLO N. IL 30/05/1962
avverso la sentenza n. 3331/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Gen rale in persona del Dott. (AIA
)
che ha concluso per

Udito, per 1.

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Uditi difensor Avv.

UtSk, CW174b igì(7-raf-F1-1

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Data Udienza: 05/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15/11/2013, confermò
quella emessa dal GIP del Tribunale di Sondrio in data 1/4/2010, con la quale
Mariani Dario Paolo era stato condannato alla pena sospesa di mesi sei di
reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti, per avere procurato per
colpa, trovandosi alla guida di autovettura, la morte del pedone Marcianò
Sergio (in particolare si rimproverava all’imputato di non avere regolato la

abitazioni -, alla forte pendenza in salita dell’asse viario, alla presenza di un
dosso, di una curva e d’una intersezione stradale e alla presenza delle strisce
pedonali, sulle quali la vittima era intenta ad attraversare la carreggiata).

2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato dall’articolata
doglianza di cui appresso, con la quale viene denunziato vizio motivazionale in
questa sede rilevabile.
a) La Corte territoriale aveva trascurato di considerare che l’autovettura
dell’imputato era preceduta da altra, condotta da tale Zannbon, il quale
mantenendo velocità costante dì 50 Kmh (a suo stesso dire), alla vista del
pedone, il quale «titubante ed incerto» aveva iniziato l’attraversamento,
dopo aver frenato, resosi conto di non essere in grado d’evitare l’ostacolo,
aveva bruscamente sterzato a sinistra, schivandolo appena. Pur non essendo
stata elevata alcuna contestazione la condotta di guida di costui era stata
causa dell’evento, avendo posto la vittima in una condizione di pericolo,
negandogli il diritto di precedenza e occludendo la visuale all’autovettura che
seguiva (sostiene il ricorrente che lo Zambon aveva fisicamente sfiorato il
pedone, tanto da aver perduto, nel contatto, la copertura in plastica dello
specchietto laterale destro).
b) In ordine alle modalità di attraversamento del pedone gli agenti
negano l’esistenza di provati elementi per affermare la sussistenza di
anomalie. Si erano, tuttavia, ignorate le dichiarazioni rese nell’immediatezza
dalle persone presenti.
c) Erronea doveva ritenersi la contestazione della violazione dell’art. 191,
cod. della str. e la dinamica, siccome ricostruita, non corrispondeva al vero, in
quanto l’imputato, marciando nel rispetto delle regole, si era improvvisamente
trovato alla presenza di un <

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