Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20036 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20036 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ZIMARINO ALBERTO nato il 24/10/1974 a SAN SALVO
MARIANI MARCO nato il 15/03/1976 a ATESSA

avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna
di Zimarino Alberto e Mariani Marco per i reati di lesioni volontarie anche gravi e minacce per
come rispettivamente contestati.

3. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché, come
insegna il consolidato orientamento di questa Corte, il trattamento sanzionatorio più lieve
previsto dall’art. 52, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 non si applica al delitto di lesioni
volontarie aggravato a norma degli artt. 583 e 585 c.p., nemmeno qualora le circostanze
aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso
non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l’applicabilità
delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest’ultimo (ex multis Sez. 5, n.
6337/17 del 23 novembre 2016, Castigliego e altro, Rv. 269583). Il secondo motivo è invece
generico e versato in fatto, atteso che i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione
attraverso cui la sentenza ha ritenuto inconfigurabile l’attenuante della provocazione,
limitandosi a proporre una soggettivamente orientata interpretazione del significato probatorio
(e non già del significante) della deposizione evocata con l’atto di impugnazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così deci
Il Cons

1’11 aprile 2
e estensore

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo errata applicazione della legge
penale e vizi della motivazione.

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