Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20035 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20035 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERE ELEONORA N. IL 30/04/1988 parte offesa nel
procedimento
c/
TUCCILLO ANGELA N. IL 17/07/1979
MENNELLA FRANCESCO
avverso il decreto n. 1736/2013 GIP TRIBUNALE di ISERNIA, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. aatl x,

‘)21

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Isernia, accogliendo la
richiesta del PM del procedimento ex art. 646 cod. pen. a carico di Tuccillo
Angela e Mennella Francesco, ha disposto l’archiviazione del procedimento
medesimo .
Ricorre la persona offesa Cavaliere Eleonora, eccependo la nullità del

provvedimento – adottato de plano – per non avere essa mai ricevuto l’avviso
previsto dall’art. 408 cod. proc. pen. malgrado ne avesse fatto espressa
richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come si evince dalla lettura dell’atto di denuncia-querela depositato in data
6/8/2013, la persona offesa aveva effettivamente richiesto espressamente di
essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero (cfr. p. 3).
Dalla lettura degli atti risulta che tale avviso non è stato effettuato. Secondo
la giurisprudenza di questa corte l’omesso avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che ne abbiano fatto richiesta determina la
nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari o del
giudice di pace, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre
opposizione. Tale nullità, insanabile ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., può
essere fatta valere con ricorso per cassazione esperibile nel termine ordinario
di 15 giorni, termine che decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto
notizia del provvedimento (tra le molte, cfr. Cass. sez 6, 27.11.2012, n.
47982).
Parte ricorrente assume di aver avuto conoscenza dell’esistenza del decreto in
data 8/10/2014 mediante l’accesso al fascicolo del procedimento. Non vi agli
atti prova contraria di quanto affermato; il ricorso è stato depositato in data
14/10/2014 quindi nei 15 giorni successivi all’avvenuta effettiva conoscenza
della disposta archiviazione. Per tale ragione il ricorso deve ritenersi
tempestivo.
L’impugnazione deve pertanto essere accolta; per conseguenza, il decreto
deve essere annullato senza rinvio.

PQM

1

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnat e dispone trasmettersi gli
atti alla Procura della Repubblica di Isernia per il .rso ulteriore.

Roma, li 5.5.2015
Il Consigliere estensore

Fabrizio Di Marzio

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