Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20034 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20034 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REBAGLIATI ALDO nato il 27/09/1959 a ALBISOLA SUPERIORE

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la
condanna di Rebagliati Aldo per il reato di cui agli artt. 56 e 474 c.p.

3. Il ricorso é inammissibile. La Corte ha infatti negato ricorra la causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis c.p. sulla base di due fondamentali ed autonome ragioni: la non tenuità del
fatto contestato e l’abitualità del comportamento dell’imputato alla luce dei suoi precedenti
penali. Quanto alla prima le obiezioni del ricorrente si rivelano generiche e versate in fatto,
frutto di una valutazione soggettivamente orientata ed assertiva che invero nemmeno si
confronta compiutamente con la motivazione resa sul punto in sentenza. Quanto all’altra ratio
decidendi deve invece rilevarsi che per essere della stessa indole i reati non devono
necessariamente essere frutto della violazione della stessa disposizione di legge ovvero
presentare la medesima oggettività giuridica, mentre del tutto irrilevante è che nel caso
concreto non sia stata applicata la contestata recidiva, decisione che si fonda su valutazioni
eccentriche rispetto a quella compiuta dal legislatore nel delineare i limiti negativi
all’operatività dell’istituto invocato. Manifestamente infondato è infine il motivo nuovo, atteso
che il termine di prescrizione del reato, commesso il 9 aprile 2013, non si è ad oggi ancora
compiuto (essendo pari ad anni sette e mesi sei) e ciò a prescindere dalla presunta
dichiarazione di abitualità, pervero mai pronunziata dalla Corte territoriale.
4.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso

oma 1’11 aprile 20

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando errata applicazione della legge penale
in riferimento al denegato riconoscimento della non particolare tenuità del fatto.
Successivamente il difensore dell’imputato, con memoria pervenuta il 6 aprile 2018, ha
proposto motivi nuovi eccependo l’intervenuta prescrizione del reato.

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