Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20034 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20034 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SULA ENDRI N. IL 07/09/1987
avverso la sentenza n. 6623/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
29/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ci-k_it-Z, / t’

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

OSSERVA
Sula Endri ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe commesso
violazione di legge non avendo rilevato di ufficio la mancata conoscenza della
lingua italiana da parte del giovane albanese: ciò si osserva non risultando in

atti la conoscenza della lingua italiana da parte dell’odierno ricorrente.

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, attesa la
necessità, per addivenire al patteggiamento, dell’apposita richiesta redatta in
lingua italiana.

Questa Corte, più in generale, ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle
ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere
oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza
delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3,
18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Inoltre, la richiesta di applicazione della
pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, un negozio
di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice
che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché
la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far
valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione dell’accordo
al quale le parti processuali sono addivenute.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 2000.

PQM

1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 5.5.2015
Il Consigliere estensore

Fabrizio Di Marzio

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