Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20033 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20033 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCATUORTO ARCANGELO N. IL 24/06/1986
avverso l’ordinanza n. 1261/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
20/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ”b.ku.,.„ko
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bari,
decidendo sull’appello proposto dal pubblico ministero nei confronti di
Lucatuorto Arcangelo e avverso l’ordinanza emessa dal gip del medesimo
tribunale in data 24.9.2014 – che, all’esito del fermo, aveva rigettato la
richiesta di misura cautelare carceraria per il Lucatuorto per il reato di
sequestro di persona tentato – ha riformato l’ordinanza impugnata

domiciliari.
Avverso tale ordinanza propone ricorso – assistito da difensore – l’indagato,
deducendo violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario sia in
merito alla sussistenza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale:
criticando in particolare che i giudici del merito non abbiano valutato gli
elementi di prova a disposizione, trascurando per di più che l’indagato ebbe a
partecipare soltanto ad una fase iniziale della complessa vicenda, limitandosi
a recarsi nella abitazione della vittima, ricercandola in tale luogo, e tuttavia
senza essere consapevole dei più ampi propositi di sequestro nutriti dagli altri
indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In generale, giova premettere che l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile
del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:
1)

– l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno

determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146
del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame /

disponendo l’applicazione della misura cautelare della custodia agli arresti

dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un
lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che
collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza
dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo,
stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del
fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e
la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la

motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In
particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame
in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere
sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo
del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della
sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass.
Sez. lA sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
Tanto premesso, in punto di gravità del quadro indiziario, l’ordinanza
impugnata resiste alle critiche del ricorrente in quanto dalla motivazione,
rigorosamente ancorata agli elementi probatori acquisiti, emerge la
sussistenza degli estremi della condotta punibile.
Ciò chiaramente si evince dalla lettura della motivazione alle p. 11 ss. (spec.
p. 13), in cui il fatto è ricostruito nei termini del tentativo di sequestro di
persona essendosi gli indagati, tra cui l’odierno ricorrente, recati più volte in
breve volgere di tempo presso l’abitazione della vittima designata (Del Vino
Pasquale) , infine entrando con irruenza in casa ed intimando alla giovane
figlia della vittima (Del Vino Francesca) di dire al padre di vestirsi subito per
seguirli immediatamente.
Da questi fatti, ricostruiti sulla base di un ampio quadro indiziario integrato
anche dalla testimonianza di Del Vino Francesca, logicamente il tribunale trae
la conclusione sulla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente delle
complessive finalità perseguite, ossia del tentativo di sequestrare una
persona. Cosa successivamente effettivamente accaduta per opera di altri
soggetti: che hanno prelevato la persona offesa nella propria abitazione
conducendola in un covo (una stalla di maiali) preventivamente indicato dal
mandante dell’operazione, Colangelo Luigi, e ivi circondandolo e impedendogli
qualsiasi ipotesi di fuga.
Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione
e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa.
Ugualmente radicalmente infondate

risultano le censure in punto di

2

sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il tribunale sufficientemente
motivato sulle allarmanti circostanze del fatto e sulla negativa personalità
dello ricorrente per sostenere il pericolo di reiterazione del reato, tuttavia
scongiurabile con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari
ma considerato anche il ruolo marginale complessivamente svolto dal
Lucatuorto nella più vasta vicenda che ha interessato il sequestro di persona a
danno del Del Vino.

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 28 reg. sec. c.p.p.

Roma, li 5.5.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
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Il Pr
Ant

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

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