Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20032 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20032 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZO GIOVANNI nato il 27/04/1974 a LECCE

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna di
Mazzo Giovanni per il reato di violenza privata continuata, mentre, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, lo assolveva dal concorrente reato di tentata estorsione perché non
punibile ai sensi dell’art. 649 c.p.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo il consolidato
insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di
estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in
considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal
senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta,
avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica
motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del
trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv.
252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv.
254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la
concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto
rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a
far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010,
Straface, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).
Attenendosi a tali consolidati principi il provvedimento impugnato ha dunque legittimamente
rigettato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti accertati
(evocata in punto di commisurazione della pena) e dei precedenti penali dell’imputato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Così decisa

a 1’11 a le 2018

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

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