Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20032 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20032 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTRODONATO VINCENZO SALVATORE N. IL 01/01/1969
avverso l’ordinanza n. 1503/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
14/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bari,
decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di Mastrodonato
Vincenzo Salvatore avverso l’ordinanza emessa dal gip del medesimo
tribunale in data 2.10.2014 – che aveva disposto la misura cautelare
carceraria per il reato di sequestro di persona – ha parzialmente confermato
l’ordinanza impugnata: rigettandola quanto ai fatti di sequestro di persona

consumati e tentati di cui ai capi AeBe invece accogliendo il ricorso per il
caso di sequestro di persona tentato di cui al capo C.
Avverso tale ordinanza propone ricorso -assistito da difensore – l’indagato,
deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione (di cui si
criticala tecnica redazionale per relationem, risoltasi a giudizio del ricorrente
in una acritica acquisizione dei risultati motivazionali esposti nel
provvedimento applicativo della misura) sia per quanto riguarda la fondatezza
del quadro indiziario sia in merito alla la fondatezza delle esigenze cautelari
riconosciute dal Tribunale.
Si critica che i giudici del merito non abbiano valutato gli elementi di prova a
disposizione, fondando la propria decisione sulle dichiarazioni contraddittorie,
inattendibili e non riscontrate della vittima del reato. Si osserva infine come
gli 4ri2=’dn’emmeno agirono per conseguire un ingiusto profitto, essendo
mossi dall’intento di recuperare un credito.
Infine, quanto alle esigenze cautelari, si critica la mancanza di motivazione in
ordine alla decisione circa la sussistenza dei presupposti per la misura di
massimo rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In generale, giova premettere che l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelarí e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile
del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno

1

determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146
del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un
lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che

dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo,
stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del
fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e
la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la
motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In
particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame
in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere
sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo
del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della
sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass.
Sez. lA sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
Tanto premesso, in punto di gravità del quadro indiziario, l’ordinanza
impugnata resiste alle critiche del ricorrente in quanto dalla motivazione,
rigorosamente ancorata agli elementi probatori acquisiti, emerge la
sussistenza degli estremi della condotta punibile, come chiaramente emerge
dalla lettura della motivazione alle p. 12 ss. in cui il fatto è ricostruito nei
termini del sequestro di persona avendo gli indagati, tra cui l’odierno
ricorrente, prelevato la persona offesa nella propria abitazione conducendola
in un covo (una stalla di maiali) preventivamente indicato dal mandante
dell’operazione, Colangelo Luigi.
Il materiale probatorio è dato dal contenuto delle numerose intercettazioni
telefoniche in cui l’odierno ricorrente risulta coordinare le operazioni di
rintraccio del blocco della vittima nell’interesse del Colangelo, il quale per
comunicazioni con gli esecutori dei reati si serve proprio dell’utenza telefonica
del Mastrodonato.
Da tale compendio probatorio emerge chiaramente il coinvolgimento
dell’odierno ricorrente nelle condotte delittuose ascritte anche a suo carico.
Le osservazioni del Mastrodonato – oltre consistere in critiche non rilevanti,
perché relative a dichiarazioni della vittima e chiamante in correità invece non

collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza

tenute in conto dal tribunale nel suo ragionamento perché preliminarmente
escluse per la posizione del Mastrodonato (cfr. p. 12 s.) – non scalfiscono
l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta
illogicità della stessa.
Risulta poi evidente come anche la riscossione di un preteso credito condotta
attraverso il sequestro di persona integra l’elemento di fattispecie dell’ingiusto
profitto di natura estorsiva di cui all’art. 630 cod. pen. (derivando l’ingiustizia

Radicalmente infondate risultano le censure in punto di sussistenza delle
esigenze cautelari, avendo il tribunale sufficientemente motivato sulle
allarmanti circostanze del fatto e sulla negativa personalità dello ricorrente
per sostenere il pericolo di reiterazione del reato, scongiurabile solo con
l’applicazione della misura cautelare più severa.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione
non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi
dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda ai sensi dell’art. 94 .mma 1 ter disp. att. c.p.p.

Roma, li 5.5.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Ant

dalla modalità del fatto).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA