Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20031 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20031 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARZIA ANTONIO nato il 20/10/1947 a CROPANI
avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di
Tarzia Antonio per il delitto di cui all’art. 455 c.p.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e anche generico. Il ricorrente
si è infatti confrontato solo parzialmente con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha
sostenuto la valutazione circa la sussistenza del dolo specifico del reato, limitandosi peraltro
all’assertiva negazione della tenuta dell’apparato giustificativo ovvero a svolgere rilievi che
attengono al merito della decisione comunque non deducibili in questa sede.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso
aprile
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendovizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Con
memoria pervenuta il 14 marzo 2018 il difensore dell’imputato con la quale contesta la
valutazione preliminare di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso