Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20030 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20030 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’avv. Marco Favini difensore di fiducia di
1)

Rizzati Alberto nato a Ferrara il 23/4/1987

2)

Rizzati Giampaolo nato a Semide il 25/1/1958

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Modena in data 22/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo che il ricorso
venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/12/2014 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Modena respingeva l’istanza avanzata per conto di Rizzati
Alberto e Rizzati Giampaolo diretta ad ottenere la sostituzione della misura
dell’obbligo di dimora nei comuni di rispettiva residenza nella misura
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
2. Ricorrevano per Cassazione gli indagati, per mezzo del loro difensore di

1

Data Udienza: 30/04/2015

fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: illogicità e conseguente
inesistenza della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen.
2.3. Con nota depositata in cancelleria in data 19/3/2015 il difensore degli
indagati rinunciava al ricorso, rappresentano che nel frattempo il Giudice
aveva emesso una nuova ordinanza con la quale erano state accolte le
istanze difensive.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia
da parte dei ricorrenti nonché per sopravvenuta carenza di interesse per
essere stata accolta l’istanza dagli stessi avanzata.
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al
pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di € 500,00
per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento di € 500U 0 alla Cassa delle
ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 21 – 30 aprile 201 5\

Il Consiglii estensore
Dott. Rob&4oMria

ente
e li Palombi di Montrone

Dott.An i

Esosito

CONSIDERATO IN DIRITTO

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