Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20028 del 30/04/2015


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 20028 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sull’istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. della sentenza n.3972/2010
della Corte di Cassazione del 17/12/2010 presentata dall’avv. Francesco Pizzuto nella
qualità di difensore della parte civile Pandolfo Salvatore;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti che ha
chiesto la correzione dell’errore materiale lamentato;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte Suprema ha – quanto alle
statuizioni in favore delle parti civili – condannato “gli imputati in solido alla rifusione
delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili:
Federazione Associazioni Antiracket ed Antiusura;
Pandolfo Salvatore
liquidate, in Euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
L’avv. Francesco Pizzuto, nella qualità di difensore della parte civile Pandolfo
Salvatore chiede la correzione di errori materiali dai quali la predetta sentenza
sarebbe a suo avviso inficiata.
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è
proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente
ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Data Udienza: 30/04/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va disposta la correzione del dispositivo della sentenza emessa da questa
Corte Suprema, sez. 2, in data 17 dicembre 2010 e depositata in data 22 marzo
2011, con l’inserimento, dopo le parole “oltre I.V.A. e C.P.A.”, della frase: “Dispone, ai
sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., la distrazione degli onorari non riscossi e delle spese
anticipate in favore del difensore della parte civile Pandolfo Salvatore. In proposito, il
collegio ritiene di poter condividere e mutuare (in difetto di previsioni od esigenze –

giurisprudenza civile (Sez. un. n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868; Sez. 3 n. 293 del
10/1/2011, Rv. 615248), a parere della quale, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in
assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli
ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93
c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver
soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto
del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con
maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed
è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., anche nei confronti
delle pronunce della Corte di cassazione.
Nel caso di specie, preso atto che – come dedotto dall’avv. Pizzuto – la
sentenza de qua ha omesso di provvedere sull’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c.,
senz’altro applicabile anche nel processo penale, va disposta la chiesta correzione del
relativo errore materiale, nei sensi precisati in dispositivo.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa da questa Corte
Suprema, sez. 2, in data 17 dicembre 2010 e depositata in data 22 marzo 2011, con
l’inserimento, dopo le parole “oltre I.V.A. e C.P.A.”, della frase: “Dispone, ai sensi
dell’art. 93 cod. proc. civ., la distrazione degli onorari non ‘scossi e delle spese
anticipate in favore del difensore della parte civile Pandolfo Salv
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 6 maggio 2

Il Consigl e relatore

Il

peculiari del procedimento penale – ostative) il consolidato orientamento della

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