Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20028 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20028 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ERBA GIANLUCA nato il 16/07/1964 a MILANO

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di
Erba Gianluca per il delitto di cui all’art. 469 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è invero confrontato.

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