Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20027 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20027 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Maisto Giovanni, nato a Giugliano in Campania il 23/01/1972;
Maisto Giuliano, nato a Napoli il 09/02/1979;
Maisto Giuseppe, nato a Giugliano in Campania il 01/03/1944;
Maisto Luigi, nato a Villaricca il 21/02/1977;
avverso l’ordinanza del 18/07/2014 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per gli imputati Maisto Giuliano e Maisto Luigi l’Avv. Renato Malinconico
che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.5.2014 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, dopo che
era stata celebrata l’udienza preliminare e che stato emesso il decreto che
dispone il giudizio, sostituì alla misura cautelare degli arresti domiciliari, applicati
con ordinanza 29.11.2013, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria nei confronti di Maisto Giovanni, Maisto Giuliano, Maisto Giuseppe e

Data Udienza: 30/04/2015

Maisto Luigi, imputati dei delitti di cui agli artt. 630 e 629 cod. pen., aggravati ai
sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991.

2. Il Procuratore della Repubblica propose appello ed il Tribunale di Napoli,
con ordinanza 18.7.2010 ripristinò la misura degli arresti domiciliari.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati.

processuale e vizio di motivazione in quanto il progredire delle fasi processuali
non è elemento neutro rispetto alla sussistenza ed allo spessore delle esigenze
cautelari. Il Tribunale ha sostenuto l’esistenza del pericolo di inquinamento
probatorio in modo astratto senza indicare alcun argomento a sostegno
dell’assunto. Peraltro nelle more le persone offese hanno deposto in sede
dibattimentale. Immotivata è la valutazione dell’irrilevanza del tempo trascorso
in regime di arresti domiciliari, limitandosi a definirlo fisiologico.

3.2. Maisto Giovanni, Maisto Giuseppe, Maisto Giuliano e Maisto Luigi,
tramite i difensori, con un unico atto, deducono vizio di motivazione e violazione
della legge processuale in quanto manca la indicazione di concreti elementi sulla
scorta dei quali è stata ritenuta la sussistenza del pericolo di inquinamento delle
prove ed il pericolo di reiterazione. Stante la diversa determinazione del G.I.P.
non era possibile limitarsi a richiamare l’episodio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
Il Tribunale ha motivato il ripristino degli arresti domiciliari n ragione del
pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie,
richiamando le allarmanti modalità di perpetrazione dei reati.
Dall’intensità della minaccia ha desunto sia il pericolo di minaccia alle
persone offese che il rischio di recidiva.
Tale motivazione appare adeguata, alla luce del principio affermato da
questa Corte, secondo il quale in tema di esigenze cautelari, la modalità della
condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il
giudizio sulla pericolosità sociale dell’imputato, oltre che sulla gravità del fatto.
(Cass. Sez. 6 sent. n. 12404 del 17.2.2005 dep. 4.4.2005 rv 231323).
Il fatto che siano state nelle more acquisite le dichiarazioni delle persone
offese, in quanto sopravvenuto al provvedimento impugnato, non può essere
valutato in questa sede e comunque non incide sul pericolo di reiterazione.

2

3.1. Maisto Giuseppe, tramite il difensore, deduce violazione della legge

2. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i
ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al
pagamento delle spese del procedimento.

3. La Cancelleria provvederà a norma dell’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 – 30/04/2015.

P.Q.M.

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