Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20026 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20026 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Roma avverso la sentenza del giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Roma del 17/4/2014;
nel procedimento nei confronti di:
Matzuzzi Francesco nato a Roma il 6/8/1993
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ricorre
avverso la sentenza, in data 17/4/2014, del giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Roma, con la quale, è stata applicata nei
confronti di Matzuzzi Francesco la pena, concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen., di mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 110 648 cod. pen., chiedendone
l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale
in relazione all’irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale.

1

Data Udienza: 30/04/2015

1.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto risulta fondato. Difatti dalla lettura della sentenza
impugnata risulta che il giudice ha applicato per il reato di ricettazione,

detentiva di mesi unici e giorni dieci di reclusione, inferiore al minimo
edittale di anni due di reclusione previsto dall’art. 648 cod. pen. Tutto ciò
ha comportato l’applicazione di una pena

contra legem che implica

l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti e ratificato dal
giudice (sez. 1 n. 16766 del 7/4/2010, Rv. 246930) ed impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma 21 – 30 aprile 2015

Il Consig

e stensore

Il Pres ànte

senza applicare l’attenuante di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen, la pena

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