Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20026 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20026 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FALCO GIUSEPPE nato il 22/10/1958 a SALERNO

avverso la sentenza del 04/04/2016 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno confermava la condanna di De

fa l c o Giuseppe per il delitto di lesioni volontarie.

3. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il mancato accoglimento della richiesta di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale può essere eccepita solo laddove vengano
evidenziati effettivi vizi della motivazione della sentenza d’appello, le doglianze del ricorrente si
appalesano generiche nella misura in cui si limitano a prospettare una diversa ricostruzione del
fatto fondata sull’assertiva evocazione di circostanze di cui nemmeno viene indicata la fonte
probatoria e su mere congetture inidonee a scalfire la tenuta dell’apparto giustificativo della
sentenza impugnata.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in R
Il C

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Il Pricen te-

estenso

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1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità ed al mancato
accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

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