Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20025 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20025 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Lorenzoni Daniele nato a Rimini il 16/3/1958
avverso la sentenza del 15/10/2014 della Corte d’Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 15/10/2014 la Corte d’Appello di Cagliari

confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 18/1/2013, con la quale
Lorenzoni Daniele veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed €
300,00 di multa per il reato di truffa in concorso con Licciardo Mario e
segnatamente poiché, in concorso tra loro, mediante artifizi e raggiri,
consistiti, da parte di entrambi, nell’avere condotto trattative in ordine alla

1

Data Udienza: 30/04/2015

è

vendita dell’autocarro Fiat Doblò targato CZ476BR, garantendo al sig. Angelo
Avanzo, soggetto interessato all’acquisto, la regolare effettuazione del
passaggio di proprietà del mezzo, inducendo in errore il medesimo sig.
Avanzo che, convinto delle loro rassicurazioni, concludeva il contratto
versando ai due la somma di € 4.500,00, si procuravano l’ingiusto profitto di

corrispondente danno del sig. D’Avanzo che non conseguiva la proprietà del
veicolo.
1.1. La Corte d’Appello di Cagliari respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello ed in particolare quella relativa alla ritenuta responsabilità
dell’imputato in ordine al reato ascritto e quella subordinata in punto di
riduzione della pena irrogata.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: manifesta
illogicità della motivazione ed erronea interpretazione della legge penale in
ordine ai reati di cui agli artt. 110 640 cod. pen. Specificamente evidenzia
che nella condotta ascritta al Lorenzoni non sono ravvisabili gli estremi degli
artifizi e raggiri necessari per integrare la truffa.

CONSIDERATO IN DIRMO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente
infondata la questione proposta. Difatti la sentenza impugnata contiene
adeguata motivazione, puntuale in fatto e corretta in diritto, in ordine alla
ritenuta integrazione del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. In tale
direzione la Corte territoriale si è rifatta alla giurisprudenza di questa Corte in
base alla quale ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e
del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla
particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello
stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli,
ne’ dalla scarsa diligenza della persona offesa nell’eseguirli, quando, in concreto,
esista un artificio o un raggiro posto in essere dall’agente e si accerti che tra di
esso e l’errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di
causalità ( sez. 5, Sentenza n. 11441 del 27/03/1999, Rv. 214868). In tale
direzione nella decisione di primo grado, da leggersi congiuntamente a quella

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tale somma, che veniva da loro indebitamente incamerata, con

I

impugnata, gli artifizi a raggiri, che hanno determinato l’induzione in errore della
persona offesa, sono stati correttamente ravvisati nell’affidato che la persona
offesa stessa ha posto sul buon esito dell’affare giustificato sulla base dei
precedenti rapporti commerciali intercorsi fra le stesse parti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione proposta consegue, per

spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma 21 e 30 aprile 2015

Il Consig

il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

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