Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20025 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20025 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERLICH DOMENICO nato il 05/02/1947 a CATANIA

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna
di Berlich Domenico per il delitto di tentata violenza privata, così riqualificata già in primo
grado l’originaria imputazione di violenza privata .

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è l’eccezione processuale proposta con
il primo motivo, atteso che la correlazione delle minacce rivolte alla persona offesa e
l’infortunio sul lavoro di cui la stessa era stata vittima era già stata prospettata nell’ambito
dell’originaria imputazione, talchè il Tribunale si è limitato alla mera riqualificazione giuridica
del fatto, certamente inscritto in quello contestato, mentre l’imputato attraverso il sistema
delle impugnazioni ha avuto modo di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa anche
in ordine alla suddetta diversa qualificazione. Generiche si rivelano invece le ulteriori censure
del ricorrente, consistendo le medesime nella mera esposizione delle doglianze evocate senza
alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui
motivazione i motivi in esame in realtà non si confrontano ovvero si limitano ad opporre
valutazioni che attengono al merito della decisione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in ja,1’11 a le 2018
re estensore
Il Preiden,te—.:
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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione del principio di
correlazione, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento
impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità ed alla liquidazione del danno.

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