Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20024 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20024 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIGANELLI CLAUDIO nato il 20/02/1989 a PERUGIA

avverso la sentenza del 06/11/2013 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Perugia ha condannato ai soli
effetti penali ed a pena pecuniaria Riganelli CaJtudio per il reato di lesioni personali.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Quanto alla
denunziata violazione dell’art. 349 c.p.p. ai sensi delle lett. b) dell’art. 606 c.p.p., si tratta di
censura indeducibile, trattandosi di disposizione la cui osservanza non è prevista a pena di
nullità o inutilizzabilità. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo, atteso che alcun
formale provvedimento di fermo è stato adottato nei confronti dell’imputato, ritualmente
trattenuto per il tempo della sua identificazione. Con riguardo alle doglianze avanzate con il
terzo motivo, nuovamente deve rilevarsi che il profilo prescelto dal ricorrente è quello della
violazione di legge ai sensi della citata lett. b) dell’art. 606 c.p.p. in riferimento al governo
della regola di giudizio. In altri termini il ricorrente ha eccepito un error in iudicando evocando
Verror in procedendo in riferimento a disposizioni (quelle di cui agli artt. 530 e 533 c.p.p.) la
cui violazione può essere eccepita unicamente attraverso la deduzione di vizi della motivazione
attraverso cui il giudice ha giustificato la sua decisione. Anche volendo ritenere che in realtà il
ricorrente abbia effettivamente voluto denunziare vizi di tal genere, il motivo si rivela
comunque generico e versato in fatto, omettendo un effettivo confronto con l’apparato
giustificativo della sentenza e limitandosi a prospettare valutazioni soggettivamente orientate
ed interessate del compendio probatorio di riferimento senza individuare profili di effettiva
illogicità del ragionamento sviluppato in sentenza. Manifestamente infondate sono infine le
obiezioni relative alle contraddizioni in cui sarebbe caduta la persona offesa, posto che anche
solo dai brani estrapolati dalla sua deposizione riportati nel ricorso emerge l’inconsistenza di
quanto eccepito.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Rom 11

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge
penale.

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