Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20024 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20024 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA CORTE UMBERTO N. IL 02/02/1993
avverso la sentenza n. 4252/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
19/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 08/04/2015

R.G. n. 42627-14

c. c.: 8-4-2015

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i
reati a lui ascritti.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla
contestata recidiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto sottopone a censura in
modo generico un profilo attinente al trattamento sanzionatorio, per il
quale il provvedimento impugnato si è attenuto al tenore dell’accordo
intervenuto tra le parti.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 8-4-2015.

FATTO E DIRITTO

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