Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20022 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20022 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSSETTI ANDREA nato il 10/11/1958 a GIULIANOVA

avverso la sentenza del 24/06/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna
di Cossetti Andrea per il reato di cui all’art. 495 c.p.

3. Il ricorso é inammissibile. Inconferente, ai fini della configurabilità del reato, è l’eventuale
illegittimità della perquisizione veicolare effettuata dagli operanti, comunque legittimati a
richiedere all’imputato le proprie generalità in quanto sorpreso durante un controllo stradale
senza documenti. Manifestamente infondata è inoltre la censura relativa alla qualificazione
giuridica del fatto, posto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte correttamente richiamato dalla sentenza impugnata – integra il reato di cui all’art. 495 cod.
pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel
corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette
dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione
preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci,
ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art.
495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di
cui all’art. 496 cod. pen. (ex multis Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 – dep. 18/02/2015, Sdiri,
Rv. 262658).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Roma

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizi della
motivazione.

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