Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20021 del 11/04/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20021 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUSI GIOVANNI nato il 06/10/1973 a ATESSA
avverso la sentenza del 02/03/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna
di Lusi Giovanni per i reati di minacce e lesioni volontarie aggravate per essere il fatto stato
commesso ai danni del coniuge, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado
assolveva l’imputato dal concorrente reato di violenza privata perché il fatto non sussiste.
3. Il ricorso é fondato. Il residuo reato per cui si procede è infatti procedibile a querela ai sensi
del secondo comma dell’art. 582 c.p. come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (ex
multis Sez. 6, n. 23827 del 7 maggio 2013, A., Rv. 256313). Posto che la remissione di
querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina
l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata
dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., n.
24246 del 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv. 227681) e che il ricorrente ha allegato la
remissione di querela e la contestuale accettazione effettuate dall’imputato e dalla persona
offesa dinanzi ai carabinieri di Paglieta, la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio
per la ragione indicata, mentre le spese del procedimento devono essere poste a carico del
querelato in assenza di accordi di segno diverso tra le parti.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati sub A) e C) estinti per remissione
di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Lusi Giovanni.
Così deciso in Ro
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato eccependo l’estinzione del reato per l’intervenuta
remissione della querela da parte della persona offesa nelle more del termine per impugnare la
sentenza d’appello.