Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20020 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20020 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI MARCO nato il 26/05/1988 a PESCARA
avverso la sentenza del 02/12/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
t
osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna
di Spinelli Marco per il delitto di lesioni volontarie aggravate.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizi della
motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Ro
aprile 20
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della
decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.