Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2002 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2002 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUKA LEONARD N. IL 24/09/1983
avverso la sentenza n. 840/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
MuKa Leonard ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Trieste, in data 28-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt 81 cpv
e 368 cp , commesso in Triestell e il 3 -9-2007.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione poiché la Corte d’appello non ha appurato
conoscenza dei fatti e non ha considerato che il medico del carcere potesse essere
in soggezione di fronte agli agenti di polizia penitenziaria. Il giudice di secondo grado
non ha approfondito nemmeno l’episodio della minaccia in cui il ricorrente aveva
solamente reagito a un abuso subìto.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato l’attendibilità della deposizione del medico del carcere, dr
Smrekar ,che ha dato plausibile conto della mancanza di ricordo attuale dei fatti e
ha confermato le dichiarazioni rese all’epoca . Dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
se vi fosse personale civile che operava nei locali dell’infermeria e che fosse a
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .