Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2002 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2002 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARAMIA RAFFAELE N. IL 23/05/1984
MARESCA GIULIO N. IL 06/03/1977
avverso la sentenza n. 699/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 16/12/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione
Distaccata di Taranto ha sostanzialmente confermato, sostituendo la sanzione
detentiva, la sentenza di prime cure che aveva condannato Caramia Raffaele e
Maresca Giulio per il reato di lesioni personali;

entrambi gli imputati, personalmente, denunciando una motivazione illogica in
merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla ulteriore
riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, siccome costituiti da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo al diniego
della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa le
specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2015.

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

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