Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20019 del 11/04/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20019 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso confermava la
condanna di A.A. per il reato di minaccia aggravata e contestualmente
assolveva l’imputato dal concorrente reato di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato. Infatti la Corte territoriale ha
correttamente desunto, facendo riferimento alla deposizione del teste lanetta, la
consapevolezza che la minaccia sarebbe stata riportata alla persona offesa in ragione della
intrinseca gravità della medesima.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in R
onsigli

aprile 20
estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo errata applicazione della legge penale
e vizi della motivazione in merito all’elemento soggettivo del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA