Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20016 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20016 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPELTA DAMIANO nato il 27/08/1966 a MILANO
avverso la sentenza del 10/02/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
Data Udienza: 11/04/2018
t
osserva
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi diversi da
quelli consentiti. Infatti il ricorrente non tiene conto del consolidato insegnamento di questa Corte
per cui l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso
ad essa prestato (ex niultis Sez. 3, n. 39193 del 18 giugno 2014, Da Silva e altri, Rv. 260392). Non di
meno l’eccezione è manifestamente infondata. Infatti il trasferimento dei beni della fallita alla
Evergreen (che nel presente procedimento è stato ritenuto integrare i reati di bancarotta
patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in concorso formale tra loro) nel
procedimento deciso con sentenza della Corte d’appello di Milano del 28 aprile 2015 non era stato
contestato, atteso che oggetto di imputazione era soltanto la fittizia intestazione delle quote della
suddetta società. Quanto invece all’ulteriore distrazione contestata al capo B) la stessa ha ad
oggetto una condotta diversa e successiva a quella di frode fiscale oggetto del diverso
procedimento, reato integrato dalla mera utilizzazione in contabilità delle fatture per operazioni
inesistenti.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di curo 2.000,00.
EPOSITATA
IN CANCELLERIA
2010
udiziario
DI
1. Spelta Damiano ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena
in epigrafe indicata, eccependo la violazione del divieto di bis in ideni in riferimento ai fatti di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui al capo A) e di bancarotta fraudolenta
patrimoniale di cui al capo B), già giudicati sotto altro titolo in diverso procedimento.